Dall’ 1.7.2019 il termine per l’emissione (e invio) delle fatture emesse è quello di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
La fattura deve riportare la data di esecuzione dell’operazione.
La data di emissione della fattura coincide con la data di invio allo SDI e viene assegnata dal sistema SDI in automatico.
La data di effettuazione dell’operazione rimane invece quella prevista dall’art 6 DPR 633/72 ovvero il momento in cui l’imposta diventa esigibile.
Di seguito si riepiloga la TEMPISTICA prevista dal 01.07.2019 per l’emissione/trasmissione allo SDI della fattura elettronica:
TIPO DI OPERAZIONE |
DATA DI EFFETTUAZIONE |
DATA DI EMISSIONE OVVERO DATA DI INVIO ALLO SDI |
Cessione di beni FATTURA IMMEDIATA | Momento di consegna o spedizione del bene | Entro 12 giorni dalla data di consegna o spedizione del bene |
Cessioni di beni con DDT FATTURA DIFFERITA |
Momento di consegna o spedizione del bene | Entro il 15 del mese successivo alla consegna/spedizione del bene |
Prestazione di servizi | Pagamento del corrispettivo | Entro 12 giorni dall’incasso |
FATTURA IMMEDIATA
La data da indicare è quella di effettuazione dell’operazione
ESEMPIO: Per una cessione effettuata il 05.09.19 la fattura potrà:
- essere GENERATA E INVIATA allo SDI il medesimo giorno
- essere GENERATA il giorno dell’effettuazione dell’operazione e inviata allo SDI nei 12 giorni successivi
- Può essere GENERATA e INVIATA allo SDI nei 12 giorni successivi (tra il 05.09.19 e il 17.09.19)
FATTURA DIFFERITA
Coloro che emettono al momento della cessione /prestazione documenti di trasporto (ddt) o un documento equipollente possono emettere una fattura differita entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate. Per queste fatture il campo ‘data di effettuazione dell’operazione’ andrà valorizzato indicando solo la data dell’ultimo ddt.
FOCUS COMMERCIO AL DETTAGLIO – fattura obbligatoria solo in caso di richiesta del cliente
Ricordiamo che non è possibile lasciare le attività commerciali sprovvisti di un valido documento giustificativo ai fini fiscali.
L’agenzia delle Entrate nella FAQ pubblicata il 21 dicembre risponde alla situazione di un dettagliante che ai sensi dell’articolo 22 del DPR 633/72 emette fattura solo su richiesta del cliente, ma è tenuto dalla norma a farlo entro e non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, mentre in assenza di fattura il corrispettivo deve essere certificato mediante ricevuta fiscale o scontrino. Il commerciante potrà:
- EMETTERE FATTURA DIFFERITA: mediante emissione nell’immediato di una ricevuta fiscale o scontrino, da utilizzarsi come documenti idonei ai fini di emissione in un secondo momento di una ‘fattura differita’. In questo caso va indicato sulla fattura elettronica emessa successivamente i riferimenti dello scontrino o della ricevuta rilasciata al cliente.
- RILASCIARE UNA QUIETANZA (ex art. 1199 del c.c.): In questo caso posso fare la fattura elettronica da trasmettere allo SDI (entro le tempistiche di invio viste in precedenza) e rilasciare al cliente copia cartacea della stessa che avrà valenza di quietanza. Come quietanza è consentito rilasciare anche la ricevuta del POS.
SI RICORDA CHE E’ ONERE DI CHI EMETTE FATTURA MONITORARE CHE LA TRASMISSIONE DELLE FATTURE ALLO SDI AVVENGA NEI TERMINI DI LEGGE SOPRA INDICATI.